Art. 152.
(Cooperazione sociale).

      1. Gli enti o le organizzazioni che svolgono attività di cooperazione sociale possono concorrere, con apposite convenzioni con le direzioni degli istituti, nello svolgimento dei servizi interni nei settori della fornitura del vitto, della pulizia, della manutenzione ordinaria dei fabbricati e, in genere, di tutta la rete dei servizi.
      2. In base ad apposite convenzioni, gli enti e le organizzazioni di cui al comma 1 possono anche organizzare negli istituti lavorazioni o assumere la gestione delle lavorazioni esistenti, senza oneri per la utilizzazione dei locali e delle attrezzature.
      3. Gli stessi enti ed organizzazioni di cui al comma 1, sempre attraverso apposite convenzioni, possono avere funzioni

 

Pag. 291

operative nella attuazione dei progetti per il reinserimento sociale di cui al titolo IV.
      4. Nelle convenzioni stipulate ai sensi del presente articolo, le cooperative sociali sono considerate soggetto preferito e i rapporti con le stesse possono essere definiti senza il ricorso a procedure pubbliche di gara.
      5. Le associazioni di cooperative sociali promuovono la istituzione di un organismo di garanzia, formato da professionisti nelle varie materie, che svolge funzioni di consulenza e verifica in merito alla conformità alle regole che interessano lo svolgimento delle attività delle associate, con particolare riferimento alla copertura finanziaria, all'ordine contabile e amministrativo e al rispetto della normativa vigente sul lavoro e sugli oneri assicurativi, previdenziali e sociali.